Art. 6.
(Formazione e aggiornamento del personale sul trattamento del dolore severo nella fase terminale).

      1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo

 

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16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure domiciliari palliative o nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.
      2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e di formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale medico e sanitario da destinare alla realizzazione del programma di cure domiciliari palliative integrate di cui all'articolo 4, comma 2.